Difetti del bene venduto

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 13148 del 30 giugno 2020 ha stabilito che in tema di compravendita la disciplina del Codice del Consumo (D. lgs. n. 206 del 2005) ha carattere prioritario rispetto a quella del codice civile. Pertanto la presunzione contenuta all'art. 132 terzo comma del Codice del Consumo secondo cui i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna si presumono già esistenti a tale data deve considerarsi valida.

In particolare l’art. 132 terzo comma del Codice del Consumo prevede una presunzione relativa, per cui i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presumono (salvo prova contraria) già sussistenti a tale data, salvo che ciò sia incompatibile con la natura del bene o del difetto invocato. Se il difetto si manifesta entro sei mesi il consumatore potrà quindi limitarsi ad allegare la sussistenza del vizio, gravando sul venditore l’onere di dimostrare la conformità del bene. Superati i sei mesi torna invece operativo il regime probatorio generale, per cui il consumatore dovrà provare che il difetto era presente fin dall’origine.